Luciano Giustini ragionamenti a lettere..

Ancora sul video della BBC

Mentre anche la BBC ha iniziato a parlare della vicenda Santoro, Cito alcuni passaggi di un post di Bernando (Critica della Ragion Pubblica) del quale vi consiglio la lettura:
(…) Dico subito che il documentario mostra una penosa ignoranza in materia di diritto canonico. La Chiesa Cattolica, com’è noto a chi non fa il gazzettiere tanto nello Stivale quanto nella perfida Albione, ha un proprio diritto penale, che regola il giudizio e le condanne dei sacerdoti. Tale diritto, che prevede pene che vanno dalla sospensione a divinis fino alla scomunica vera e propria, non si sovrappone mai alle leggi dello stato e non le esclude, configurandosi solo come fonte di un giudizio diverso e parallelo.
In quest’ambito, nell’aprile del 2001, Giovanni Paolo II rese pubblica la lettera apostolica “Sacramentorum sanctitatis tutela” contenente le norme per l’attribuzione di alcuni processi penali canonici alla Congregazione per la dottrina della Fede e di altri, invece, ai tribunali diocesani. Il cardinale Joseph Ratzinger, all’epoca prefetto per la Congregazione della dottrina della Fede, pubblicò il mese successivo la lettera “De delictis gravioribus”, che non è altro che una sorta di regolamento di esecuzione delle norme stabilite dal Papa.
Su questo atto ufficiale i solerti giornalisti della BBC speculano (…) presentandolo in primo luogo come un documento segreto, laddove esso era invece presente il 18 maggio 2001 sia sul bollettino ufficiale della Santa Sede che sul sito del Vaticano, quindi dimenticando di ricordare che non si trattava di un’iniziativa autonoma del cardinale Ratzinger ma di un atto dovuto, necessario a dare applicazione alle norme stabilite in prima persona da Giovanni Paolo II, e infine facendo credere al popolo dei gonzi (…) che l’affermazione contenuta nel documento, secondo cui alcuni crimini più gravi, tra i quali la pedofilia, sono sottoposti alla giurisdizione della Congregazione per la Dottrina della Fede (tra l’altro proprio per evitare che eventuali amicizie in loco dell’imputato possano in qualche modo ammorbidire l’azione del tribunale), vada interpretata come un invito ai vescovi a occultare quei delitti alla giustizia secolare, riservandoli al solo tribunale ecclesiastico. Sia chiaro: questo è chiaramente falso, basta saper leggere. I contenuti dell’istruzione riguardano solo ed esclusivamente la ripartizione delle materie per singoli tribunali e ai sensi del solo diritto canonico, quindi al di fuori di qualsiasi rapporto con la giustizia penale secolare. La BBC specula sull’uso dell’aggettivo “esclusiva” dando a intendere che suggerisca la volontà di sottrarre quei delitti, tenendoli nascosti, alla competenza dei tribunali secolari, laddove siano anche penalmente rilevanti (l’atto di un prete che va a letto con una donna consenziente, per esempio, non lo è), mentre invece vuole solo affermare l’esclusione della competenza degli altri tribunali ecclesiastici su certe materie più gravi, ovviamente, lo ripeto per gli eventuali lobotomizzati all’ascolto, ai sensi e nei limiti del solo diritto canonico.
Questi giornalisti (…), insistono e puntano l’occhiolino strabico sulla nota n. 3 dello stesso documento, dov’è citata l’istruzione “Crimen sollicitationis” promulgata dall’allora Sant’Uffizio nel marzo 1962, sotto il pontificato di Giovanni XXIII. Tale istruzione, non emanata dal cardinale Ratzinger, che all’epoca faceva solo il professore di teologia in Germania, e che non si occupava comunque di pedofilia ma dell’abuso del sacramento della confessione da parte dei sacerdoti al fine di stabilire relazioni sessuali con le loro penitenti, ordinava che i relativi processi canonici si svolgessero a porte chiuse, al fine di tutelare gli imputati, in caso d’innocenza, le vittime e anche i testimoni. E’ opportuno rilevare che, oltre a non avere nulla a che fare con la pedofilia, la disposizione riguardava, anche in questo caso, i soli procedimenti canonici, e che da nessuna parte stava scritto che, nel caso tali abusi avessero anche rilievo penale per la giurisdizione secolare, dovessero essere in qualche modo occultati. C’era anzi l’obbligo dichiarato di denuncia, pena la scomunica, per chiunque fosse venuto a conoscenza di fatti simili. In conclusione: dichiarare che i processi canonici a carico di sacerdoti accusati di usare del sacramento della confessione per porre in essere relazioni sessuali con le penitenti dovessero svolgersi a porte chiuse, non significava in alcun modo manifestare la volontà di sottrarre gli stessi sacerdoti, nel caso avessero commesso atti rilevanti anche per la giustizia penale secolare, ai relativi tribunali civili.
Nel documento del 2001, firmato da Ratzinger, venivano poi adottate norme canoniche – sottolineo canoniche, perché di questo e solo di questo stiamo parlando – più rigide proprio per i casi di pedofilia, a partire dall’ampliamento dei normali termini di prescrizione fino al compimento da parte della vittima addirittura del ventottesimo anno d’età. Con ciò la Chiesa dimostrava e dimostra, contrariamente a quanto lascia intendere il documentario, l’intenzione chiara e ferma di perseguire la pedofilia senza alcuna tolleranza anche nell’ambito della propria disciplina interna.
D’altro canto, la nomina a prefetto della Congregazione per la dottrina della Fede di un uomo come il cardinale William J. Levada, notoriamente implacabile nei confronti dei preti pedofili, conferma tale atteggiamento.
Per quanto riguarda, infine, gli eventuali ostacoli posti da singoli vescovi alle doverose inchieste delle autorità giudiziarie secolari sulla base di considerazioni di opportunità forse comprensibili ma in alcun modo condivisibili, Benedetto XVI si è espresso chiaramente e più di una volta, dichiarandole inaccettabili (si veda, per esempio, l’allocuzione ai vescovi irlandesi del 28 ottobre scorso). (…)

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